In alcuni casi, tuttavia, il dipendente è chiamato a contribuire all’erogazione del fringe benefit; infatti, il datore di lavoro trattiene in busta paga una somma concordata a fronte della messa a disposizione del veicolo. La trattenuta gioca un ruolo cruciale nell’ambito della fiscalità dell’operazione; infatti: ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, la trattenuta abbatte il fringe benefit tassato in capo al dipendente e determinato, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir.
Il fringe benefit è calcolato applicando un coefficiente che varia dal 25% al 60% (in ragione delle emissioni di CO2 per km) al costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI per una percorrenza forfettaria di 15.000 km.
Tale importo, appunto, deve essere abbattuto dell’eventuale trattenuta operata dal datore di lavoro al dipendente; ai fini IVA rappresenta il corrispettivo della prestazione di concessione in uso promiscuo di un veicolo aziendale.
Focalizzandoci sugli aspetti Iva dell’operazione, nell’ipotesi in cui datore di lavoro applichi una trattenuta a fronte della concessione in uso del veicolo, come sopra visto, si è in presenza di una prestazione di servizi; infatti, ai sensi dell’ex art. 3, D.P.R. 633/1972 il comma 1 prevede che “le prestazioni di permettere, quale ne sia la fonte, rappresentano prestazioni di servizi a condizione che siano eseguite dietro corrispettivo. Pertanto, affinché la concessione in uso del veicolo sia rilevante ai fini Iva è necessaria la presenza di un corrispettivo, ovvero la trattenuta”